Data pubblicazione: 27/08/2008 | CRONACA
«Sulla litoranea è d'obbligo il doppio senso». Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce
Lido Conchiglie. Il Tar si pronuncia nuovamente in merito alle ordinanze dei Comuni di Sannicola e Gallipoli, titolari a metà del territorio della marina. Impone il doppio senso, e obbliga a non svoltare necessariamente per via Doria.
<p><!--
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><strong>LIDO CONCHIGLIE
(GALLIPOLI)</strong> | La storia del piano traffico, a Lido Conchiglie,
sta diventando un calvario senza fine. Quanto meno per i residenti
dell'entroterra della marina, che più volte hanno fatto
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per stabilire con
certezza chi abbia ragione e chi torto, sulla regolamentazione del
traffico su una parte della marina, quella interessata da via Doria.
In pratica, il tira e molla, amministrazione-residenti-Tar ha una
storia piuttosto complessa che risale a qualche anno fa. Ciò
che, a suo tempo, il Tar aveva rimarcato era il diritto alla salute
dei cittadini che prevale sulle esigenze di regolamentazione del
traffico urbano e che interessava un'ordinanza del Comune di
Sannicola. In pratica, l'ordinanza prevedeva che nel periodo estivo i
veicoli potessero transitare sulla litoranea in un solo senso di
marcia, quello che va da località «La Reggia», in
territorio di Galatone, fino alla strada per Rivabella. Un lungomare
di diverse centinaia di metri, che di fatto obbligava le auto in
transito in direzione di Santa Maria al Bagno con un segnale di
obbligo di svolta a destra a girare verso l'agglomerato urbano
nell'entroterra sannicolese, per poi riscendere ed imboccare la via
per La Reggia. Occorre ricordare, a margine della notizia, che il
territorio di Lido Conchiglie, è diviso a metà tra
Sannicola e Gallipoli. Il territorio di mare è di proprietà
di Gallipoli, quello di terra di Sannicola. Il senso unico è
stato istituito in prossimità delle strade interessate ad un
volume di traffico ritenuto incompatibile con l'infrastruttura. I
residenti, in particolare, lamentavano inquinamento acustico e
ambientale. Tanto che uno di loro si rivolse all'avvocato Piergiorgio
Provenzano di Lecce, che portò avanti un ricorso contro il
Comune di Sannicola. Ricorso che, a seguito di un reiterarsi della
vicenda ha portato di nuovo il caso in Tribunale. Nel 2006, in fase
dibattimentale, emerse che «il Comune non aveva compiuto
verifiche sull'inquinamento e cercò soluzioni alternative»,
a tal punto che il Tar accolse il ricorso e censurò
l'ordinanza sindacale. Quel documento, risalente al 6 settembre 2006,
era a firma del presidente Luigi Viola e dell'estensore Ettore Manca.
L'avvocato Provenzano, all'epoca dei fatti, documentò
attraverso perizie specifiche che l'inquinamento acustico è
reale e quello da polveri al limite, ma solo perché le
misurazioni sono state effettuate in condizioni favorevoli alla loro
dispersione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Oggi, la notizia ha il
suo prosieguo. Prima ci sono state 200 firme, ulteriormente raccolte,
poi il nuovo ricorso al Tar, in merito alle ordinanze (oltre a quella
di Sannicola, se ne aggiunge una uguale di Gallipoli), che hanno
regolamentato ancora una volta il traffico nella zona nord della
marina, distribuendo le vettura sulla litoranea a senso unico. La
sezione di Lecce del Tar, ha accolto nuovamente il ricorso,
annulandole. Provenzano, da parte sua, di dice soddisfatto per come
si è pronunciato. Questa volta, il tribunale amministrativo ha
suggerito ai due Comuni di servirsi di cartelli di divieto di sosta e
fermata sulla litoranea, per mantenere il doppio senso di
circolazione. Il legale sottolinea: «Tale pronuncia arriva a
fine stagione, quando ormai la portata delle ordinanze viene meno. Ma
è anche vero che quanto sancito dal Tribunale amministrativo è
valido anche per il futuro. La sentenza di annullamento, infatti,
produce un effetto conformativo, vincolando le scelte amministrative
in sede di riedizione del potere, e ribadisce quel principio al quale
la pubblica amministrazione deve attenersi in futuro».</p>
<p> </p>