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UFFICIO RECLAMI
Data pubblicazione: 27/08/2008 | CRONACA
«Sulla litoranea è d'obbligo il doppio senso». Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce
Lido Conchiglie. Il Tar si pronuncia nuovamente in merito alle ordinanze dei Comuni di Sannicola e Gallipoli, titolari a metà del territorio della marina. Impone il doppio senso, e obbliga a non svoltare necessariamente per via Doria.
<p><!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><strong>LIDO CONCHIGLIE (GALLIPOLI)</strong> | La storia del piano traffico, a Lido Conchiglie, sta diventando un calvario senza fine. Quanto meno per i residenti dell'entroterra della marina, che pi&ugrave; volte hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per stabilire con certezza chi abbia ragione e chi torto, sulla regolamentazione del traffico su una parte della marina, quella interessata da via Doria. In pratica, il tira e molla, amministrazione-residenti-Tar ha una storia piuttosto complessa che risale a qualche anno fa. Ci&ograve; che, a suo tempo, il Tar aveva rimarcato era il diritto alla salute dei cittadini che prevale sulle esigenze di regolamentazione del traffico urbano e che interessava un'ordinanza del Comune di Sannicola. In pratica, l'ordinanza prevedeva che nel periodo estivo i veicoli potessero transitare sulla litoranea in un solo senso di marcia, quello che va da localit&agrave; &laquo;La Reggia&raquo;, in territorio di Galatone, fino alla strada per Rivabella. Un lungomare di diverse centinaia di metri, che di fatto obbligava le auto in transito in direzione di Santa Maria al Bagno con un segnale di obbligo di svolta a destra a girare verso l'agglomerato urbano nell'entroterra sannicolese, per poi riscendere ed imboccare la via per La Reggia. Occorre ricordare, a margine della notizia, che il territorio di Lido Conchiglie, &egrave; diviso a met&agrave; tra Sannicola e Gallipoli. Il territorio di mare &egrave; di propriet&agrave; di Gallipoli, quello di terra di Sannicola. Il senso unico &egrave; stato istituito in prossimit&agrave; delle strade interessate ad un volume di traffico ritenuto incompatibile con l'infrastruttura. I residenti, in particolare, lamentavano inquinamento acustico e ambientale. Tanto che uno di loro si rivolse all'avvocato Piergiorgio Provenzano di Lecce, che port&ograve; avanti un ricorso contro il Comune di Sannicola. Ricorso che, a seguito di un reiterarsi della vicenda ha portato di nuovo il caso in Tribunale. Nel 2006, in fase dibattimentale, emerse che &laquo;il Comune non aveva compiuto verifiche sull'inquinamento e cerc&ograve; soluzioni alternative&raquo;, a tal punto che il Tar accolse il ricorso e censur&ograve; l'ordinanza sindacale. Quel documento, risalente al 6 settembre 2006, era a firma del presidente Luigi Viola e dell'estensore Ettore Manca. L'avvocato Provenzano, all'epoca dei fatti, document&ograve; attraverso perizie specifiche che l'inquinamento acustico &egrave; reale e quello da polveri al limite, ma solo perch&eacute; le misurazioni sono state effettuate in condizioni favorevoli alla loro dispersione.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Oggi, la notizia ha il suo prosieguo. Prima ci sono state 200 firme, ulteriormente raccolte, poi il nuovo ricorso al Tar, in merito alle ordinanze (oltre a quella di Sannicola, se ne aggiunge una uguale di Gallipoli), che hanno regolamentato ancora una volta il traffico nella zona nord della marina, distribuendo le vettura sulla litoranea a senso unico. La sezione di Lecce del Tar, ha accolto nuovamente il ricorso, annulandole. Provenzano, da parte sua, di dice soddisfatto per come si &egrave; pronunciato. Questa volta, il tribunale amministrativo ha suggerito ai due Comuni di servirsi di cartelli di divieto di sosta e fermata sulla litoranea, per mantenere il doppio senso di circolazione. Il legale sottolinea: &laquo;Tale pronuncia arriva a fine stagione, quando ormai la portata delle ordinanze viene meno. Ma &egrave; anche vero che quanto sancito dal Tribunale amministrativo &egrave; valido anche per il futuro. La sentenza di annullamento, infatti, produce un effetto conformativo, vincolando le scelte amministrative in sede di riedizione del potere, e ribadisce quel principio al quale la pubblica amministrazione deve attenersi in futuro&raquo;.</p> <p>&nbsp;</p>
L'EDITORIALE
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CAMPIONATI ITALIANI
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