Data pubblicazione: 16/07/2008 | POLITICA
Lidi balneari, Poli (Pdl): «Impianti fissi». Maniglio (Pd): «Si parli a ottobre»
La Corte costituzionale ha stabilito che la disposizione regionale consente il mantenimento delle opere in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta. Maniglio dice che occorre aspettare ottobre.
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<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><strong>LECCE</strong> | È stato accolto l’ordine
del giorno di <strong>Adriana Poli Bortone</strong>, senatrice del Popolo della
libertà, con il quale, alla luce della sentenza della Corte
costituzionale, il Senato impegna il governo a prendere in
considerazione che fino all’approvazione del piano paesaggistico i
territori compresi in una fascia di profondità di 300 metri
della linea di battigia, sono sottoposti alle norme previste per gli
stanziamenti balneari e delle strutture precarie e amovibili di
facile rimozione già autorizzare con regolare concessione su
aree demaniali.</p>
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<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">In altri termini, queste attività
avranno la possibilità di rimanere in piedi senza dover
sopportare ulteriori oneri per lo smantellamento ed il ripristino
stagionali delle strutture. La Corte costituzionale ha stabilito
l’incostituzionalità di una norma, contenuta nel comma 4/bis
dell’articolo 11 della Legge regionale 17/06, sulla «disciplina
della tutela e uso della costa». Questa norma, infatti, prevede
che le opere precarie funzionali alle attività turistico
ricreative realizzate nel demanio marittimo possano essere mantenute
per l’intero anno, oltre quindi il periodo estivo originariamente
assentito, anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in
materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e
idrogeologica. Il giudizio della Corte ha espresso che la
disposizione regionale consente il mantenimento delle opere in
questione in mancanza della necessaria positiva valutazione di
compatibilità paesaggistica richiesta. La tutela ambientale e
paesaggistica, infatti, che ha ad oggetto un bene complesso ed
unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ciò, se
non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate
nell’esercizio della potestà concorrente o di quella
residuale, possano assumere tra i propri scopi anche indirette
finalità di tutela ambientale, non consente, tuttavia, che le
stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale
uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito
deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica.</p>
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<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">«Sono soddisfatta – sottolinea
<strong>Adriana Poli Bortone</strong> – perché il Governo si è fatto
carico di approfondire la tematica rispetto ad eventuali ricadute
finanziarie. È un'esigenza fortemente rappresentata dagli
operatori turistici del settore, i quali a causa della
incostituzionalità della Legge regionale si potranno trovare a
dover smontare le loro strutture con notevoli oneri da sopportare».</p>
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<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Secondo <strong>Antonio Maniglio</strong>, consigliere
regionale del Partito democratico, la soluzione per gli stabilimenti
balneari arriverà entro ottobre, infatti dice: «La norma
sulla permanenza delle strutture amovibili degli stabilimenti sarà
ripresentata, tenendo conto delle obiezioni della Corte
Costituzionale,entro la fine di ottobre. Ciò per evitare costi
ulteriori per gli imprenditori turistici che, in ossequio alla
sentenza della corte, dovrebbero smontare tutte le strutture a fine
stagione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Il mantenimento delle stesse per
l’intero anno è una delle scelte più nette compiute
dalla Regione. Lo abbiamo fatto con la legge 11/2006 «Disciplina
e tutela della costa», lo abbiamo ribadito con un emendamento
del sottoscritto, votato dal consiglio regionale, con l’articolo 42
della legge 10/2007. Con quest’ultimo articolo, annullato dalla
Corte, avevamo definito una deroga rispetto al Putt (Piano
urbanistico tematico territoriale), approvato nel 2000, che
consentiva il mantenimento delle strutture solo per la stagione
estiva. Oggi si tratta di riscrivere una norma più chiara che,
con le necessarie garanzie e tutele ambientali, già previste
nelle procedure per le concessioni demaniali in aree sottoposte a
vincoli paesaggistici, riconfermi la possibilità di non
smontare le strutture ricettive degli stabilimenti balneari».
Conclude Maniglio con un auspicio personale e cioè «che
nessuno crei ulteriori problemi di competenza rispetto all’autonoma
iniziativa legislativa della regione».</p>
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