SANNICOLA | Il Comune di fronte al Tar perde due volte. Una prima volta per aver «sbagliato» una gara d'appalto per l'aggiudicazione nella concessione del servizio di gestione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali. Una seconda volta contro la ditta che, nel paese, voleva insediarsi per costruire una centrale per la produzione di energia a biomasse.
Il primo episodio si rifà a un'ordinanza, quella del 19 marzo scorso (numero 25, ndr), con la quale il Tribunale amministrativo ordina al Comune di Sannicola di dare integrale esecuzione all'ordinanza precedente (la numero 1038 del 2008). Con quella prima ordinanza che risale al 22 dicembre 2008, il Tar stabilì che la Gestor (ditta che vinse una gara d'appalto per la gestione dei tributi), andava comunque esclusa dalla gara per aver reso false dichiarazioni, giudicando illegittima l'assunzione della gara a suo favore, invitando di conseguenza l'amministrazione locale a sospendere l'approvazione dei verbali di gara.
Il ricorso, infatti, fu richiesto dalla ditta perdente, la Cerin Srl, che avanzò dubbi di presunte irregolarità. L'avvocato Francesco Baldassarre, in rappresenza della ditta, chiamò in giudizio il Comune di Sannicola chiedendo al tribunale che fosse fatta luce sulla vicenda.
Ma il Comune, che in paese è guidato dal sindaco Giuseppe Nocera, non diede esecuzione all'ordinanza, per questo il Tar ha risposto con una seconda ordinanza, dicendo che, qualora l'amministrazione non provveda agli adempimenti entro trenta giorni, il Comune potrebbe essere commissariato.
Fra l'altro, denuncia Mino Piccione, segretario locale di Forza Italia e consigliere d'opposizione del Pdl, «se si andrà in questa direzione si prospetta il rischio di dover pagare un cospicuo risarcimento danni alla Cerin, che naturalmente graverà sulle tasche dei cittadini, senza contare le ulteriori responsabilità penali e contabili a carico degli amministratori per non aver dato esecuzione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
Questo, per quanto riguarda il primo ricorso. Ma ce n'è poi un altro, avanzato a suo tempo dalla ditta Archè Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani di Lecce. In pratica, l'azienda chiese un autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da grassi animali colati e oli vegetali esausti e vergini da trasformarsi in biodiesel tramite uno specifico procedimento.
Quando la Regione prese atto dell'istanza presentata al Comune sannicolese, la ditta fece una modifica al progetto prevedendo l'utilizzazione solo di oli vegetali come combustibile, mentre l'ente regionale convocò una conferenza di servizi. Nel settembre del 2008, poi, l'Archè diffidò sia il Comune che la Regione per il protrarsi del tempo necessario a formalizzare quell'autorizzazione.
Ma dopo trenta giorni dalla diffida, l'Archè citò in giudizio il Comune per eccesso di potere. E in giudizio, il Comune si costituì il 4 marzo scorso. Dal canto suo, l'amministrazione chiese alla Regione di concludere negativamente quella conferenza di servizi, anche sulla base del fatto che il termine ultimo per l'assegnazione dei lotti nella zona Pip (21 dicembre 2006) era ormai scaduta.
Tuttavia, il Tar ha accolto il ricorso, spiegando nella sentenza a firma del Collegio (presidente Aldo Ravalli, consiglieri Luigi Viola e Claudia Lattanzi), che le amministrazioni dei due enti locali avrebbero dovuto provvedere a esprimersi positivamente o negativamente in merito alla realizzazione dell'impianto. Cosa che, invece, non hanno mai fatto.