LECCE | La società Unione Sportiva Lecce si prende una diffida dal Codacons. I legali rappresentanti dell'associazione leccese dei consumatori ritiengono che durante la partita di domenica 7 dicembre 2008, la società non abbia preso tutte le misure necessarie per prevenire quegli incidenti che si sarebbero potuti venire a creare. In quella giornata, i tifosi del Lecce, al «Via del Mare», entrarono in contatto con la tifoseria opposta, quella della Juventus, che da Torino aveva raggiunto Lecce per la disputa della partita. Secondo l'associazione per la tutela dei diritti dei cittadini, ci sarebbero tutti i presupposti per farlo, perché l'Unione sportiva avrebbe omesso di controllare il rischio che le tifoserie avversarie venissero in contatto fra di loro. E in quella partita juventini e leccesi entrarono in contatto fra di loro, senza che in mezzo ci fosse una qualche protezione in grado di separare una tifoseria dall'altra. E proprio oggi, il Codacons, con un comunicato stampa, ha reso noto il contenuto della diffida in cui si critica il comportamento della società durante quella seduta calcistica. Prendendo atto, dunque, di tutte le segnalazioni che sono giunte all'interno della sede di Lecce, la lettera è stata inoltrata alla società di via Templari. È chiaro che durante una competizione calcistica, il rischio che le tifoserie possano venire in contatto dev'essere scongiurato. L'ipotesi è che così non avrebbe fatto l'Unione sportiva Lecce. Il responsabile dell'Osservatorio sulla citàà, l'avvocato Massimo Todisco, sottolinea che «in vista delle prossime partite dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari». Come per la partita Lecce-Inter. In particolare, Todisco punta l'indice verso l'amministratore delegato Claudio Fenucci, che sulla base delle dichiarazioni che l'ad ha rilasciato nel dopo-partita quel giorno. «Nelle sue dichiarazioni - sottolinea Todisco - l'intenzione era quella di scagionare la società salentina dalle sue colpe, avendo lasciato intendere che non è compito di quest’ultima garantire la sicurezza nel Via Del Mare. Al contrario solo il rispetto della normativa vigente da parte dell’Us Lecce può evitare il ripetersi di simili situazioni. Il Codacons ha infine chiesto alla locale Questura di sapere se la società ha provveduto a comunicare per tempo l’organizzazione degli steward». La diffida, mandata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inoltrata oltre che alla società di via Templari, anche alla Questura di Lecce, e al Comune di Lecce, nella persona del suo sindaco, Paolo Perrone.
IL TESTO DELLA DIFFIDA | Il testo della diffida è piuttosto complesso. Proprio nella fase in cui sottolineano i motivi, si diffida l'Unione Sportiva Lecce «dal porre in essere comportamenti irrispettosi della normativa inerente la sicurezza negli stadi e in ogni caso lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e dunque la invita ad evitare che nei prossimi incontri che la società organizzerà presso lo Stadio Via Del Mare possano generarsi situazioni di pericolo, anche simili a quelle verificatesi in occasione dell’incontro sportivo Lecce-Juventus del 07 dicembre 2008». Nella lettera, firmata fra l'altro anche dal responsabile di sede, l'avvocato Luisa Carpentieri, si chiede sia alla società sportiva che al questore di Lecce, Vittorio Ròchira, «di prendere visione e fornire una copia del piano approvato dal Gos con cui, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale (dell'allora ministro dell'Interno, Pisanu), è stato pianificato l’impiego degli steward; di poter prendere visione dell’elenco degli steward impiegati in occasione della partita Lecce-Juventus così come inviato presso il Questore di Lecce; di poter prendere visione ed estrarre copia in ogni caso di ogni atto e documento adottato dall'Us Lecce per garantire la sicurezza e l’incolumità del pubblico in occasione del suddetto evento sportivo». Dal Codacons si ritiene che «ai sensi del successivo articolo 140 del menzionato Codice le associazioni di difesa dei diritti degli utenti e consumatori possono richiedere al tribunale di inibire i comportamenti ritenuti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di adottare le misure a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e di chiedere la pubblicazione dei relativi provvedimenti su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale». Il Codacons sottolinea come, in base all'articolo 1, commi 4 e 5, «gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano ai sostenitori delle due squadre di venire in contatto tra loro, demandando l’attuazione del precetto alle società utilizzatrici degli stessi impianti in accordo con i relativi proprietari». E ancora, sempre in base all'articolo 1 (comma 7 bis), spiega come questo articolo ponga il divieto, a carico della società organizzatrice dell’evento, di vendere titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospite». Nell'articolo 7, invece, si insiste sul fatto che «al fine di garantire la sicurezza del pubblico, prescrive che per ciascun settore debbano essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei ad impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che si spostino da un settore all’altro, consentendo (come misura di sicurezza ulteriore e adottata ove necessario) l’installazione di sistemi di separazione modulabili per dividere spettatori di uno stesso settore». Non è tutto. Infatti al quarto punto di questa lunga premessa, il Codacons spiega che l'articolo 1 del decreto ministeriale del 6 giugno 2005 (quello dell'ex ministro Pisanu), «attribuisce in maniera univoca la responsabilità in ordine all’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi, in capo alle società organizzatrici degli eventi tenuti negli stessi. Le società devono inoltre assicurare che negli stadi venga indicata con chiarezza l’ubicazione dei settori e dei posti, nonché il percorso per accedervi», mentre l'articolo 2 (al comma 1), «prescrive che il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti deve rispettare la capienza di ciascun settore riservato al pubblico. Il successivo comma 3 impone che i titoli di accesso debbano essere numerati e debbano indicare le generalità dell’utilizzatore ed il posto assegnato, che le variazioni di settore possono essere effettuate solo da personale incaricato dalla società organizzatrice dell’evento, nel rispetto della capienza di ciascun settore, e che di tali eventuali variazioni sarà compilata formale documentazione; infine stabilisce che i biglietti per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore ospiti, in modo tale da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due compagini». Inoltre, in un altro decreto, quello dell'agosto del 2007, all'articolo 2 (comma 1), si «attribuisce alla società organizzatrice dell’evento l’esclusiva responsabilità dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, da effettuare attraverso personale proprio (i cd. stewards) sotto la direzione ed il controllo di un responsabile per il mantenimento della sicurezza (delegato per la sicurezza)», mentre l'articolo 2 (comma 3), «dispone che i servizi vengano svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo Operativo della Sicurezza di cui fa parte, fra gli altri, anche il delegato per la sicurezza di cui al punto precedente il quale deve, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, pianificare l’impiego degli steward in virtù di un piano approvato dal Gos almeno tre giorni prima dell’evento sportivo, altresì predisponendo ed inviando al questore l’elenco degli steward impiegati». Infine, «nell’ottica di una effettiva funzionalità ed efficienza della figura dello steward, l’articolo 19 quater (comma 1), del decreto del marzo '96, dispone che la società utilizzatrice dell’impianto deve predisporre un organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori e dell’eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento, e deve altresì predisporre un piano per l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell’impianto».
Todisco spiega che «per quanto appare nel quadro legislativo, benché frammentato, si persegue l’obiettivo della sicurezza negli stadi attraverso lo strumento preventivo, attribuendo alle società utilizzatrici degli impianti sportivi ed organizzatrici dell’evento compiti nuovi ed importanti nella gestione del pubblico, al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo che possano sfociare in comportamenti antisportivi prima che illeciti». Poi dice che «considerata la delicatezza della materia e la tragicità di eventi verificatisi in occasione di eventi sportivi anche recenti, che hanno leso l’incolumità sia dei tifosi che degli addetti alle forze dell’ordine, è evidente come sia necessario evitare non solo le situazioni di pericolo, ma anche l’insorgere di condizioni favorevoli allo sviluppo delle stesse. Si ribadisce, nel sistema attuale, la responsabilità per la cura di questa fase preliminare fa quasi esclusivamente capo alle società sportive».
LE CONSIDERAZIONI SULLA SOCIETÀ | Nella lettera di diffida, dopo la lunga premessa di leggono alcune considerazioni: «L’Us Lecce, in quanto società organizzatrice dell’evento sportivo Lecce-Juventus non ha rispettato le prescrizioni previste dalla legge al fine di evitare l’insorgere di condizioni che potessero creare situazioni di pericolo dovute all’incontro delle tifoserie avversarie; nel suo contegno illecito l’Us Lecce non ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari prescritti dalla normativa di settore; difatti nel settore Curva Sud, dedicato esclusivamente alla tifoseria di casa, sono stati instradati numerosi sostenitori della squadra avversaria. Pertanto inevitabilmente le due tifoserie si sono trovate fianco a fianco, senza che vi fosse alcuna separazione fra le stesse; le dichiarazioni rilasciate nell’immediatezza dell’evento dall’amministratore delegato Fenucci, secondo il quale la responsabilità dell’accaduto è da attribuirsi ad un comportamento omissivo dell’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, non convincono. Difatti è compito del predetto Osservatorio, fra gli altri, quello di individuare partite a rischio, in relazione alle quali adottare accorgimenti ulteriori rispetto a quelli normalmente previsti dalla legge, fino ad arrivare all’estrema soluzione della 'assenza di pubblico'. Ma nel momento in cui l’Osservatorio non interviene, ciò non significa che la società organizzatrice dell’evento non debba rispettare le prescrizioni previste dalla legge e possa disinteressarsi della sicurezza del pubblico. È bene quindi sottolineare che, qualsiasi sia stata la causa che ha permesso alle opposte tifoserie di assistere alla partita Lecce-Juventus senza alcuna separazione, si tratta comunque di una causa la cui responsabilità è attribuibile alla Us Lecce. È interesse dell’associazione agire in giudizio per l’inibitoria del comportamento ritenuto lesivo, ed accedere agli atti relativi alla pianificazione della sicurezza in occasione del predetto evento sportivo».
Dal Codacons, dunque, c'è l'intenzione di andare avanti. Infatti avverte che, «decorsi dal ricevimento della presente istanza i termini rispettivamente di quindici giorni, per l’istanza di cessazione del comportamento lesivo degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, e di trenta giorni, in relazione all’istanza di accesso agli atti, senza che venga ottemperato alle stesse, il Codacons adirà il Tribunale competente per i provvedimenti (di cui all’articolo 140, comma 1 del decreto legislativo 206 del 2005 e per l’impugnazione del silenzio rifiuto. Pertanto chiede di essere informato della presenza di eventuali controinteressati cui notificare la presente istanza».