LECCE | La società automobilistica salentina è stata giudicata come azienda con un servizio qualitativo basso. Il giudizio arriva con una sentenza destinata a passare alla storia, la terza sezione del Tar di Lecce, con a capo il presidente Cavallari, estensore Tommaso Capitanio, che ha affermato che la Stp Spa non ha rispettato gli standards di qualità ed efficienza che un servizio pubblico di trasporto deve necessariamente avere, con ciò violando i diritti dei consumatori in materia.
Questi i fatti. La Stp gestisce la tratta che va dal Fiorini a Taranto. Gli autobus della tratta partono dal capolinea di Lecce Fiorini e, prima di giungere a Lecce capolinea (ossia alla fermata situata nella zona del cimitero), passano per Lecce Ecotekne, caricando a bordo numerosi studenti universitari.
Una volta arrivati a Lecce cimitero, dove sono in attesa altri numerosi passeggeri, si crea molto spesso un problema di sovraffollamento, che costringe la Stp a predisporre un altro o altri due autobus, con conseguente ritardo nei tempi di percorrenza. Inoltre, è spesso necessario suddividere i passeggeri fra la linea a Taranto Porto e la linea diretta a Francavilla Fontana, via Latiano e Mesagne. In altri casi, invece, allorquando i passeggeri sono in numero pari ai posti disponibili (e quindi viaggiano su unico autobus) il problema è rappresentato dai bagagli, che, una volta riempiti gli appositi vani ubicati nella pancia dell’automezzo, vengono stivati a bordo, con conseguente messa in pericolo delle condizioni di sicurezza. Tutte queste situazioni ovviamente, oltre a non essere adeguatamente comunicati all’utenza e a provocare conseguentemente degli ovvi disagi, comportano anche notevoli ritardi sui tempi di percorrenza previsti dall’orario della Stp.
Alcuni degli utenti di questa tratta, stanchi di questa situazione, si sono rivolti al Codacons, il quale ha avviato una azione ai sensi dell’articolo 140 del Codice del Consumo contro la Stp, finalizzata ad accertare la illegittimità del comportamento tenuto dalla concessionaria del trasporto pubblico. E il Tar,on una sentenza che costituisce un precedente importante ed accogliendo le tesi validamente sostenute dai legali dell’associazione, Caterina Sturdà, Luisa Carpentieri e Marco Malorgio, ha dato ragione all’associazione e agli utenti che ad essa si sono rivolti, affermando testualmente che «Per quanto concerne, in particolare, i trasporti pubblici, non si può certo costringere l’utenza a dover subire, ordinariamente, disagi dovuti ad una non perfetta organizzazione del servizio, per cui il concessionario deve adottare tutte le misure all’uopo ritenute adeguate, oppure, se si tratta di misure che presuppongono modifiche al contratto di servizio, attivarsi presso le autorità vigilanti (nella specie, Regione e Provincia), al fine di “calibrare” il numero e la frequenza delle corse al numero degli utenti. Per quanto concerne, poi, la questione della sicurezza, la prassi di consentire agli utenti di portare a bordo i bagagli eccedenti rispetto alla capacità di carico del vano portabagagli provoca inevitabilmente l’occupazione di quegli spazi che, invece, dovrebbero restare liberi per motivi di sicurezza (ad esempio, laddove sopravvenga la necessità di evacuare rapidamente l’autobus in presenza di incidenti, incendi, etc.).
In relazione alla questione della carenza di informazioni all’utenza, la difesa di Stp sostiene l’infondatezza del ricorso, ma senza provare che le informazioni relative agli orari, alle tratte ed alle altre notizie utili sul servizio fossero disponibili all’epoca alla quale si riferiscono le doglianze di Codacons; al riguardo, l’utenza aveva segnalato, ad esempio, la scomparsa delle tabelle orarie dal sito Internet ufficiale della società nel periodo settembre-ottobre 2007, e la circostanza non è stata smentita da Stp mediante l’allegazione di sufficienti elementi probatori».
Pertanto, il Tar conclude che «la Stp aveva l’onere di predisporre spontaneamente misure volte ad evitare i disservizi denunciati da Codacons» e pertanto la condanna ad adeguare il servizio agli standard di qualità e di efficienza previsti dal Codice del Consumo. Qualora la Società non dovesse ottemperare, il Codacons è già pronto ad agire per il rispetto della sentenza.